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Aiutaci

5×1000

La Legge 266 del 2005 ha introdotto la possibilità di devolvere il a sostegno del Volontariato. Devolvi, il 5 per mille della tua dichiarazione dei Redditi (730 o Modello UNICO) alla 5 per mille dell’IRPEF. Questa scelta non comporterà alcun aggravio delle imposte da versare e non sostituirà, ma si aggiungerà all’8 per mille che rimane in ogni caso in vigore.

Potrete esprimere la vostra scelta in favore dell’Associazione S.O.G.IT. – CROCE DI S.GIOVANNI – SEZIONE DI TRIESTE per aiuto alle persone anziane con rete parentale debole o assente, ammalati, diversamente abili, e qualsiasi persona si trovi nel bisogno per far fronte alle normali necessità sanitarie firmando nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi “sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, …” indicando nello stesso il codice fiscale dell’Associazione C.F. 90087120326

SOCIO SOSTENITORE

Il socio sostenitore sostiene le attività dell’associazione, grazie alla quota di adesione. A fronte di questo aiuto, ha diritto a dei vantaggi, relativamente ai nostri servizi e precisamente:

  • 1 trasporto sanitario programmato gratuito all’anno (non in emergenza), in ambito provinciale,
  • lo sconto del 20% sulle tariffe praticate sui trasporti successivi, e sui trasporti fuori provincia,
  • l’iscrizione gratuita al corso di Primo Soccorso, aperto a tutta la cittadinanza,
  • la possibilità di avere in comodato d’uso, in caso di necessità, per un massimo di sei mesi anziché tre, ausili per la deambulazione (sedie a rotelle, sedie comode, deambulatori, stampelle).

La quota annuale è di un importo minimo 45,00 €, che può essere eventualmente aumentato a discrezione del sottoscrittore, viene addebitata direttamente sul conto corrente bancario o postale dello stesso, tramite un modulo SDD (lo stesso procedimento usato per la domiciliazione dei pagamenti delle bollette).

Per accedere a questo è necessario compilare con i dati completi del sottoscrittore il modulo di adesione a socio sostenitore, dove c’è anche la possibilità di indicare una o più persone di famiglia, anche non conviventi, (coniuge, figli, genitori, nonni) a cui estendere i vantaggi di cui sopra, nonché compilare il modulo SDD, per autorizzare la richiesta di addebito per il pagamento della quota.

L’adesione è valida per un anno e rinnovata tacitamente, fino a disdetta scritta da parte del sottoscrittore.

La disdetta o la revoca deve essere presentata entro il giorno 15 del mese precedente a quello della scadenza del pagamento annuale.

Sul modulo di adesione è riportato il numero di codice del socio; lo stesso dovrà essere comunicato all’operatore della nostra centrale operativa, al momento della prenotazione dei trasporti, ed alla segreteria per l’iscrizione al corso di P.S. o per il ritiro degli ausili sanitari.

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria:

Fabiana Cremoli – tel e fax 040/662211, dalle 09.00 alle 13.00. E- mail: 

LASCITI/EREDITà

 

Il lascito testamentario è una donazione spontanea dei propri beni fatta da parte di un privato a favore di un ente di ricerca, di assistenza, di pubblica utilità o di una organizzazione onlus o no profit della quale il donatore condivida la causa, gli intenti e le attività. Il lascito, ovvero la donazione, come dice la parola stessa, è effettuato tramite testamento dunque l’ente beneficiario potrà beneficiare della donazione soltanto alla morte del donatore.

Il lascito testamentario è prima di tutto un gesto di solidarietà nei confronti delle generazioni future e in particolare nei confronti di chi vive e vivrà difficoltà difficilmente superabili senza il sostegno di una associazione onlus e no profit. I veri beneficiari del lascito testamentario infatti non sono gli enti in quanto tali, ma tutte le persone che queste aiutano e sostengono con i loro progetti.

Il testamento è una dichiarazione di libertà, consapevolezza e responsabilità civile con la quale si sceglie di destinare parte o tutti i propri averi a buone cause.

Se il donatore ha degli eredi diretti (i “legittimari” sono i figli, i genitori e il coniuge), legalmente sono queste le persone che per prime dovranno beneficiare dell’eredità, che in alcuni casi può comunque essere spartita anche con associazioni ed enti. Qualora non si abbiano eredi e non sia deciso il proprio testamento, i possessi del defunto, per legge, andranno automaticamente nelle casse dello Stato. Il lascito testamentario per una onlus rappresenta una alternativa solidale a questo emendamento legale.

Testamento olografo
Per redigere un testamento olografo è necessario scrivere il documento interamente a mano su carta semplice in duplice copia. Per evitare furti o smarrimenti e affinché abbia valore legale esso deve poi essere depositato presso un notaio. Il testamento olografo è il modo più semplice per effettuare un lascito testamentario a favore di una onlus o di un ente no profit a patto di indicarne esattamente la denominazione.

Testamento pubblico
Per redigere un testamento pubblico è necessaria la presenza di due testimoni. Il testatore esprime verbalmente le proprie volontà di fronte ai due testimoni e al notaio, il quale provvederà alla trascrizione delle stesse, conservandone copia negli atti fino al momento del decesso.

Testamento segreto
È il testamento del quale sia il notaio sia i testimoni ignorano il contenuto, dunque le volontà del testatore. Il testamento segreto può essere scritto a mano o con altri supporti, direttamente dal testatore o da parte di terzi. Affinché sia valido deve essere firmato in ogni suo foglio e depositato dal notaio in presenza di testimoni, anche direttamente in busta chiusa o sigillata in presenza d’essi.

Testamenti speciali
Se il testatore si trova a vivere in condizioni particolari che gli impediscano di adempire a tutte le formalità necessarie per redigere un testamento olografo, pubblico o segreto, si può ricorrere al testamento speciale in particolare in casi di: malattia, calamità, infortuni, testamento redatto a bordo nave, su aeromobile o nel caso dei militari e delle forze dell’ordine in servizio.

Il testamento può essere sostituito da altro testamento, altra tipologia testamentaria e/o altre volontà in qualsiasi momento. Il testamento valido è sempre quello corrispondente all’ultima data e può essere sempre revocato dalla persona che lo ha fatto.

Il lascito testamentario non costituisce una specifica tipologia testamentaria ma si tratta semplicemente di una modalità del lascito stesso, meglio definita “legato“. Esso consiste nello specificare nel testamento la volontà di destinare denaro o beni a un ente solidale o di ricerca, fornendo il nome esatto del beneficiario pena la nullità del lascito. Bisogna dichiarare esplicitamente cosa si vuole donare alla associazione onlus e cosa invece agli altri eredi, se presenti. Il lascito è esente dall’imposta sulle successioni se disposto a beneficio di una organizzazione di pubblica utilità.

Il testamento consente di effettuare donazioni a favore di onlus e associazioni no profit sia in termini di denaro, da piccole a grandi cifre, sia in termini materiali. In particolare anche i beni immobili (appezzamenti di terreno, case, arredamento ecc,…) e oggetti di valore. Un lascito testamentario può consistere anche in una polizza assicurativa sulla vita. Il costo di una assicurazione sulla vita è solitamente irrisorio e dilazionato nel tempo. Nel corso degli anni però è possibile accumulare somme di denaro abbastanza importanti. Poiché un’assicurazione sulla vita non fa parte del patrimonio ereditario è possibile devolvere a un ente benefico l’intera somma anche qualora vi siano degli eredi legittimi.

ELARGIZIONI

Le elargizioni liberali sono una voce importante, in quanto sono un ulteriore aiuto per lo sviluppo ed il miglioramento delle nostre attività a favore delle persone in difficoltà.

Le elargizione fatte con un bonifico bancario,con assegno o con bollettino postale sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi, presentando la ricevuta del versamento al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi.

E’ anche possibile farlo tramite il quotidiano locale Il Piccolo, presso gli uffici della A. MANZONI & C. SPA – Via Guido Reni, 1 – 34123 TRIESTE (TS) tel.: 0406728311

In generale, le erogazioni liberali di modico valore non sono mai soggetta alla tassa sulle donazioni. Il concetto di modico valore dipende sia dalla somma in sé, sia dalle capacità economiche del donante. Sicuramente, per un privato cittadino, qualche centinaia di euro possono rientrare nel concetto di modico valore, mentre nel caso di una grossa impresa commerciale, anche la somma di mille euro può essere considerata di modico valore.

Le erogazioni liberali alle associazioni che hanno la qualifica di onlus o delle associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri regionali sono sempre esenti dall’imposta sulla donazioni. Inoltre, il donante può detrarre parte della somma donata dal proprio reddito. Nel caso di donazione effettuate da privati, le erogazioni in denaro danno luogo, a favore del donante, ad una detrazione di imposta del 19%, su un cifra massima donata di 2.065 euro annui (a decorrere dall’anno 2014 la percentuale di detraibilità sarà aumentata al 26%). Nel caso di donazioni effettuate da imprese ed enti commerciali, si prevede la deducibilità dal reddito d’impresa delle somme erogate fino ad un importo massimo pari a 2.065,83 euro annui o pari al 2% del reddito d’impresa dichiarato.

DONAZIONI DA PARTE DI AZIENDE

 

Il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni fiscali, per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale, sia sotto forma di detrazioni d’imposta che come deduzioni dal reddito imponibile Irpef.

È bene ricordare che la differenza tra detrazioni e deduzioni è di natura sostanziale. Infatti, mentre gli oneri detraibili incidono (in percentuale) direttamente sull’imposta lorda, riducendo di fatto l’imposta dovuta dal contribuente, gli oneri deducibili sono spese che possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo rilevante ai fini Irpef, prima del calcolo dell’imposta. Pertanto, quest’ultima tipologia di spese, riducendo a monte il reddito imponibile, determina un beneficio pari all’aliquota massima raggiunta dal contribuente.

Ci sono, poi, alcune agevolazioni fiscali, destinate alle erogazioni liberali effettuate dalle imprese che permettono di ridurre il reddito imponibile IRES.
Inoltre per alcune finalità di interesse sociale è possibile destinare una quota dell’Irpef (pari al 5 per mille).

Molte delle erogazioni liberali contemplate ai fini delle agevolazioni tributarie hanno come destinatari enti appartenenti al settore del non profit, comunemente detto anche “terzo settore”, definizione derivata dal fatto che esso ha un ruolo distinto ed intermedio sia rispetto ai pubblici servizi che rispetto al mercato. In Italia le istituzioni del terzo settore rappresentano ormai una importante realtà, il numero di organizzazioni, di occupati e di volontari è infatti molto cresciuto nell’ultimo decennio, assumendo una rilevanza economica e sociale non trascurabile.

Negli ultimi anni il legislatore fiscale ha ampliato notevolmente i benefici e le agevolazioni, per questo settore, consapevole dell’importante funzione che esso svolge.

Finalità di questa guida è, pertanto, quella di fare il punto sulle numerose agevolazioni fiscali al fine di permettere, a coloro che effettuano erogazioni liberali, di cogliere le numerose opportunità di risparmio di imposta previste dal nostro ordinamento.

COME E QUANDO FAR VALERE LE EROGAZIONI LIBERALI

Sia che l’agevolazione consista in una detrazione d’imposta che in una deduzione dal reddito imponibile è possibile farla valere in occasione della dichiarazione dei redditi (modello 730, modello UNICO).

Per il principio di cassa le deduzioni e le detrazioni spettanti si calcolano tenendo conto delle erogazioni liberali effettuate nell’anno cui si riferisce la dichiarazione (c.d. periodo d’imposta): per esempio se l’erogazione liberale è stata fatta nel 2007 potrà essere considerata solo con la dichiarazione dei redditi relativa al 2007 da presentare l’anno successivo.

È bene ricordare, infine, che alla dichiarazione dei redditi non si deve allegare alcuna documentazione comprovante l’effettuazione delle erogazioni liberali. La documentazione tributaria relativa alla dichiarazione di tutti gli oneri sostenuti, infatti, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.

LA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO DELLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS

Per effetto del cosiddetto decreto sulla competitività (D.L. n. 35 del 2005), le persone fisiche e gli enti soggetti all’IRES, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).

Più precisamente:

  • ai fini della deducibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
  • le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l’indicazione dei relativi valori.

È necessario, inoltre, che il beneficiario dell’erogazione:

  • tenga scritture contabili che descrivano con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione;
  • rediga, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del periodo di gestione.

Il documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria può assumere forma simile a quella di un vero e proprio bilancio, rappresentato da stato patrimoniale e rendiconto gestionale. Lo stato patrimoniale deve distinguere tra attività istituzionale, accessoria, di raccolta fondi e la gestione del patrimonio finanziario.

Il rendiconto gestionale deve indicare tipologia e qualità delle risorse, sia in entrata che in uscita.
Inoltre è consigliabile che l’ente predisponga una relazione sulla gestione per illustrare le varie voci di bilancio.
L’inadempimento dei suddetti presupposti comporta la perdita del beneficio della deduzione fiscale per il donante.

Pertanto, qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall’imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità sopra evidenziati, si applica la sanzione dal 200% al 400% della maggiore imposta o della differenza del credito (corrispondente alla sanzione ordinaria maggiorata del 200%).
La maggiorazione del 200% non si applica in caso di mancato rispetto degli obblighi contabili.

Nel caso in cui la deduzione risulti indebita per l’insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico o rappresentati a chi effettua l’erogazione, l’ente beneficiario ed i suoi amministratori sono obbligati in solido con coloro che hanno donato per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

Divieto di cumulo. Questa deduzione non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali previste da altre norme (vedi paragrafo successivo), indipendentemente dall’importo erogato. Ad esempio, se il contribuente effettua erogazioni liberali (anche a più beneficiari) per un valore superiore al limite massimo consentito di 70.000 euro, non potrà avvalersi, per la parte eccedente tale limite, del beneficio della deduzione o detrazione, neppure ai sensi di altre disposizioni di legge.

La scelta effettuata per un tipo di agevolazione si applica a tutto il periodo d’imposta.

LA DETRAZIONE D’IMPOSTA SULLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS

In alternativa alla deducibilità sopra illustrata, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle ONLUS possono fruire della detrazione dall’Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro.

Va evidenziato che nello stesso limite previsto dalla suddetta agevolazione rientrano le erogazioni liberali in denaro a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all’Ocse. Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenute in altri Stati. In tal caso però devono essere effettuate esclusivamente tramite:

  • ONLUS;
  • organizzazioni non governative di cui l’Italia è membro;
  • altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
  • amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
  • associazioni sindacali di categoria.

È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.

Attenzione: chi effettua una liberalità in denaro ad una ONLUS, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi dovrà valutare se è più conveniente fruire della detrazione d’imposta del 19% oppure della deduzione del 10% del reddito complessivo.

In quest’ultimo caso l’erogazione deducibile determinerà, mediante la riduzione del reddito imponibile, un beneficio pari all’aliquota massima raggiunta dal contribuente.

LA DEDUZIONE DELLE EROGAZIONI DELLE IMPRESE

In alternativa alla deducibilità prevista dal citato decreto sulla competitività, n. 35 del 2005, le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera), a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato.

Quando si tratta di erogazioni liberali in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, è prevista una duplice agevolazione a seconda che l’erogazione consista in una somma di denaro o in una cessione di beni.

Le erogazioni liberali in denaro effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con appositi provvedimenti, sono deducibili, quali componenti negative, dal reddito di impresa.

Le cessioni gratuite di beni non sono considerate destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Pertanto, non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze.

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